L’indagine sul piano pandemico, prescritte le accuse a Guerra – Notizie – Ansa.it

L’indagine sul piano pandemico, prescritte le accuse a Guerra – Notizie – Ansa.it


“Non luogo a procedere per intervenuta prescrizione”. È quanto deciso dal gup di Roma nell’ambito del procedimento che vedeva coinvolti l’ex numero due dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Ranieri Guerra, l’ex direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Giuseppe Ruocco e il dirigente del Ministero della Salute Maria Grazia Pompa, e relativo al mancato aggiornamento del piano pandemico del 2006 e alla gestione dell’emergenza Covid. Per i tre indagati l’accusa era di rifiuto di atti d’ufficio.

Il fascicolo era arrivato nella Capitale da Bergamo per competenza territoriale ed era uno stralcio della maxindagine dei pm orobici. Per questa vicenda i pm di piazzale Clodio avevano sollecitato l’archiviazione già nel 2023: una richiesta respinta dal gip nel 2025 che ha invece disposto per i tre l’imputazione coatta. Contestualmente il giudice aveva archiviato la posizione dell’ex presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro sia per l’ipotesi di truffa, in riferimento a erogazioni pubbliche, sia per il rifiuto di atti d’ufficio. Per quest’ultima ipotesi sono state archiviate anche le posizioni dell’ex capo della Protezione civile Angelo Borrelli e dell’allora dirigente del Ministero Claudio D’Amario.

Nel chiedere l’imputazione per i tre, il giudice per le indagini preliminari affermava che era necessario “l’accertamento, possibile in fase di merito, della consapevolezza degli indagati di agire in violazione dei doveri imposti rappresentando, dunque, la realizzazione di un evento ‘contra ius’, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione”. In particolare, per quanto riguarda l’accusa di rifiuto di atti d’ufficio, il gip ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini “debbano essere opportunamente vagliati nella sede preposta che consentirà di valutare effettivamente se quanto rappresentato dal pm in sede di richiesta, in relazione ai singoli indagati, sia condotta sufficiente ad escludere la responsabilità penale, laddove il rapporto di causalità della condotta necessitata è di tipo cogente (l’atto doveva essere compiuto ed è stato, invece, omesso), proprio perché esso non stabilisce obblighi ma consente l’adozione di misure anticipatorie o, detto altrimenti, in prevenzione rispetto a rischi che si vogliono evitare e/o a eventi dannosi che s’intendono scongiurare”.

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