Le nuove concessioni balneari avranno durata da 5 fino a 20 anni. Lo prevede una bozza del bando-tipo nazionale, ancora passibile di aggiustamenti, presentata dal ministero delle Infrastrutture alla Conferenza unificata. Il testo, previsto dal decreto legge dell’11 marzo scorso, al fine di “promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali” e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti.
Le gare dovranno essere avviate con la pubblicazione di un bando, almeno sei mesi prima della scadenza dei titoli concessori e in ogni caso entro il 30 giugno 2027. Andrà garantita la continuità dei servizi durante le gare e i titoli in essere continueranno ad avere efficacia fino al subentro effettivo del nuovo concessionario. Sono disciplinati tra l’altro gli indennizzi per il concessionario uscente e previsti limiti alla concentrazione delle licenze.
Al fine di garantire la massima partecipazione e concorrenza, secondo la bozza, non saranno ammesse le offerte presentate dai concorrenti che già partecipino ad un numero di lotti pari a quello massimo previsto per ciascuna tipologia concessoria. In 36 pagine, il documento indica 20 punti da includere nel bando, dalll’amministrazione concedente, con la comunicazione delle strutture interne responsabili della procedura fino al criterio di aggiudicazione della concessione che è “unicamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione di eventuali criteri premiali previsti ad hoc da ciascun bando, ad esempio in favore delle Pmi o delle imprese che applicano clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale”. La valutazione dell’offerta economica non potrà essere superiore al dieci% del punteggio massimo relativo all’offerta tecnica.
La bozza di bando indica requisiti indicativi e non vincolanti per gli enti concedenti. Questi includono per gli stabilimenti balneari almeno un servizio igienico adattato ai portatori di handicap, una doccia con spazio di manovra per carrozzina mare e percorsi pedonali complanari verso tutti i servizi con passerelle di larghezza minima di1,20 m che permettano l’accesso diretto alla battigia.
Sono disciplinate, inoltre, le spiagge libere attrezzate: aree dotate di strutture di dimensioni ridotte, facilmente amovibili e conformi alle disposizioni urbanistiche e demaniali. Tali aree sono destinate alla somministrazione di alimenti e bevande o alla vendita di articoli da spiaggia e beni di consumo, nonché all’erogazione di servizi di assistenza, pulizia, salvamento e servizi igienici. Il concessionario è tenuto a garantire tali servizi anche sulla porzione di arenile oggetto di convenzione.
Tra gli aspetti caldi, il bando dovrà contenere le modalità di avvicendamento tra concessionari demaniali, con l’obiettivo di assicurare la continuità funzionale delle attività e favorire il riutilizzo delle attrezzature e delle opere amovibili già esistenti. L’indennizzo pagato dal concessionario subentrante all’uscente sarà pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, nonché a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
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