C’è “l’onere di accertarsi della sussistenza” del consenso e “l’ordinamento non prevede una soglia minima di durata” della violenza sessuale che “prescinde dal tempo”. Se si coglie “di sorpresa la vittima” l’azione rapida integra l’abuso impedendo di manifestare dissenso. E la “incredulità e il ritardo di pochi secondi nella reazione verbale non esprimono consenso”, ma “difesa passiva” e “disorientamento, del tutto compatibile con il trauma subito”. Lo scrive la Corte d’Appello di Milano nel motivare la condanna di un sindacalista a un anno e 2 mesi per abusi nel 2018 su una hostess, che era andata da lui per una vertenza sindacale.
L’imputato ha agito “vilmente avvicinandosi” in modo repentino e imprevedibile “alle spalle della vittima, in un contesto lavorativo”, mentre lei era “concentrata” su “ben altro”. L’abuso è stato “improvviso e rapidissimo” e quando la donna con la denuncia ha messo a verbale quegli ormai noti “20-30 secondi” ha semplicemente “trasposto la sua percezione personale e dilatata del fatto”, tipica “reazione di chi sta subendo un fatto traumatico”. Quei 20-30 secondi sono un “dato quantomeno perplesso e non dimostrato” e basta dire che quella violenza, invece, fu “veloce, fulminea, un lampo”, come aveva raccontato lei stessa.
Per la Corte, quel dato dei “20-30 secondi”, che portò alle assoluzioni di primo e secondo grado, non va nemmeno considerato e bisogna solo tenere conto del fatto che la donna “ha subito un’azione” totalmente inattesa, “imprevedibile e imprevista”. E se, poi, non ha “reagito ‘immediatamente’, cioè con la stessa prontezza con cui si ferma un oggetto che ci corre incontro”, ciò è del tutto privo di “significato”. Anzi, lei una “reazione” l’ha attuata e ha mostrato “in modo arrabbiato, deciso e inequivocabile il proprio dissenso e la propria rabbia”. Dissenso che, scrive la Corte, in “materia di libertà sessuale” è sempre “presunto” e c’è, invece, l’onore di “accertarsi” del consenso “libero, attuale, specifico e perdurante”. L’imputato in quel caso, spiegano ancora i giudici, ha dimostrato la sua volontà “sessualmente prevaricatrice”. E la vittima nelle sue dichiarazioni, nel corso di tutti gli otto anni del procedimento, si è dimostrata sempre “attendibile”.
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