Il nodo da sciogliere è quello del diritto di difesa legato ai costi per le consulenze tecniche che i legali degli imputati, tutti nominati d’ufficio, sono chiamati ad affrontare. Per questo la prima corte d’Assise di Roma, accogliendo una richiesta sollevata dalle difese degli imputati egiziani, quattro 007, ha accolto una questione di costituzionalità nell’ambito del processo Regeni inviando gli atti alla Consulta.
Il dibattimento sulla morte del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016, è ora sospeso in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale. Lo stop potrebbe durare mesi. I giudici hanno ritenuto, in sostanza, la questione posta dai difensori ‘non manifestatamente infondata’ e ‘rilevante’ al fine della definizione del giudizio e hanno sciolto la riserva dopo che nell’ultima udienza del processo i quattro penalisti avevano chiesto di inviare gli atti alla Consulta per affrontare il tema del diritto di difesa sulle consulenze di parte. In particolare i difensori dei quattro imputati egiziani chiedono di estendere il gratuito patrocinio anche agli imputati assenti “per permettere di accedere a un contradditorio effettivo”.
Una richiesta motivata anche per consentire di nominare periti traduttori delle difese. La Procura si era espressa in udienza a favore della nomina dei Consulenti della difesa con applicazione delle norme del gratuito patrocinio. L’aggiunto Sergio Colaiocco in udienza aveva affermato “la disciplina vigente può essere interpretata in senso costituzionalmente orientato”.
Nell’ordinanza dei giudici che, di fatto, blocca il procedimento proprio alla vigilia della requisitoria, si legge che “la Corte d’Assise dubita della legittimità costituzionale dell’articolo del codice di procedura penale che consentendo alle parti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio” impedendo di fatto la liquidazione della spesa anticipata dall’Erario. Inoltre per quanto riguarda le perizie “i difensori potrebbero procedere alla nomina di consulenti di parte, ma dovrebbero provvedervi a proprie spese”.
Nel chiedere alla Consulta di sciogliere la questione i giudici di piazzale Clodio affermano che ogni volta il difensore “non sia posto in condizione di confutare efficacemente tramite propri esperti le conclusioni dei consulenti dell’accusa vi è violazione del diritto”. Tutto, concludono, “porta alla conclusione secondo cui le norme censurate” vietando agli avvocati il diritto di difesa “risultano non conformi ai principi fondamentali che governano il processo penale.
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