Via libera Ue alla stretta sui rimpatri e hub in Paesi terzi – Notizie – Ansa.it

Via libera Ue alla stretta sui rimpatri e hub in Paesi terzi – Notizie – Ansa.it


Via liberale dal Consiglio Ue Affari Interni alla stretta sui rimpatri degli irregolari. Il via libera al cosiddetto “approccio generale” del nuovo regolamento prevede la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di rimpatri e consente ai Paesi membri di istituire hub negli Stati terzi. 

 Il Consiglio Ue ha approvato la proposta che modifica il regolamento Ue 2024/1348 per quanto riguarda l’applicazione del concetto di “paese terzo sicuro”. Si sono dichiarati contrari Spagna, Grecia, Francia e Portogallo.
La maggioranza qualificata è stata però raggiunta. Allo stesso tempo, il Consiglio ha anche approvato il regolamento che istituisce un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell’Ue.  Il concetto di Paese terzo sicuro consente agli Stati membri dell’Ue di respingere una domanda di asilo in quanto irricevibile (cioè senza esaminarne il merito) quando i richiedenti asilo avrebbero potuto chiedere e, se idonei, ottenere protezione internazionale in un paese terzo considerato sicuro per loro.

 Con la decisione odierna sull’applicazione del concetto di ‘paese terzo sicuro’ “disponiamo ora del quadro giuridico affinché gli Stati membri possano creare centri di accoglienza e altre soluzioni simili con i paesi terzi. È estremamente importante per poter modificare le carenze fondamentali dell’attuale sistema di asilo, che da molti anni riteniamo non funzionante, aiutando le persone sbagliate e non chi ne ha davvero bisogno. In questo modo possiamo controllare l’immigrazione verso l’Europa. Si tratta di un importante passo avanti che abbiamo appena compiuto”. Lo ha dichiarato il ministro danese per l’immigrazione, Rasmus Stoklund, a nome della presidenza di turno del Consiglio Ue a margine del Consiglio Affari interni in corso a Bruxelles 

 Al Consiglio Affari Interni – a quanto si apprende – è stato raggiunto l’accordo politico sul fondo di solidarietà nel quadro dell’attuazione del Patto sulla Migrazione e l’Asilo in modo da gestire l’equilibrio fra solidarietà e responsabilità sull’afflusso dei migranti in Europa. 

Secondo le norme aggiornate concordate dal Consiglio, gli Stati membri potranno applicare il concetto di paese terzo sicuro sulla base delle tre opzioni seguenti: un legame tra il richiedente asilo e il paese terzo (tuttavia, il collegamento non sarà più un criterio obbligatorio per l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro); il richiedente ha transitato attraverso il paese terzo prima di raggiungere l’Ue; esiste un accordo o un’intesa con un paese terzo sicuro che garantisce che la domanda di asilo di una persona sarà esaminata nel paese terzo in questione (ma l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro sulla base di un accordo o di un’intesa non è possibile nel caso dei minori non accompagnati).
Il concetto di paese di origine sicuro consente invece agli Stati membri di istituire un sistema speciale per l’esame delle domande di protezione internazionale. Ai sensi del regolamento del 2024 sulla procedura di asilo, adottato nell’ambito del Patto sull’asilo e la migrazione, gli Stati membri devono applicare una procedura accelerata per i richiedenti provenienti da un paese di origine sicuro e possono attuarla alla frontiera o nelle zone di transito. Le norme relative ai paesi di origine sicuri si basano sul presupposto che i richiedenti provenienti da tali paesi siano presunti sufficientemente protetti dal rischio di persecuzione o di gravi violazioni dei loro diritti fondamentali. I paesi terzi possono essere designati come paesi di origine sicuri solo se soddisfano un elevato livello di sicurezza.
Il Consiglio ha convenuto che i seguenti paesi dovrebbero essere designati come paesi di origine sicuri a livello dell’Ue: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia.
Anche i paesi candidati all’adesione all’Ue sono designati come paesi di origine sicuri a livello dell’Unione, a meno che nel paese non vi sia una situazione di conflitto armato internazionale o interno, siano state adottate misure restrittive che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali o la percentuale di decisioni positive prese dalle autorità degli Stati membri nei confronti dei richiedenti provenienti dal paese sia superiore al 20%. I due accordi raggiunti oggi consentono al Consiglio di avviare negoziati con il Parlamento europeo per concordare un testo giuridico definitivo. 

 

Via libera al Programma europeo per l’industria della difesa

 Oggi il Consiglio Ue ha adottato formalmente il Programma europeo per l’industria della difesa (Edip), lo strumento volto a rafforzare la prontezza della difesa dell’Ue potenziando la competitività e la capacità di risposta della base industriale e tecnologica di difesa europea.
L’adozione segna la fase finale della procedura legislativa e consentirà l’attuazione tempestiva del programma. L’Edip è la pietra angolare del rinnovato impegno dell’Ue a rafforzare la propria prontezza di difesa. Edip rafforzerà la capacità degli Stati membri di affrontare le minacce attuali e future, migliorerà la competitività del settore industriale e garantirà la disponibilità e la fornitura tempestiva di prodotti per la difesa in tutta l’Unione. Il programma prevede 1,5 miliardi di euro in sovvenzioni per il periodo 2025-2027. Di questo importo, 300 milioni di euro sono destinati a uno strumento di sostegno all’Ucraina, uno strumento fondamentale e unico nel suo genere volto a modernizzare e sostenere l’industria della difesa ucraina e a favorirne l’integrazione nel più ampio ecosistema industriale europeo della difesa. Edip consente inoltre potenziali ulteriori rafforzamenti del bilancio in futuro, ad esempio attraverso contributi finanziari volontari degli Stati membri o di terzi.
Nell’ambito del programma, l’Ue finanzierà: – azioni comuni di appalto realizzate da almeno tre paesi (di cui almeno due devono essere Stati membri), comprese quelle relative alla creazione e al mantenimento di pool di prontezza industriale nel settore della difesa.
– azioni di rafforzamento industriale, consistenti in attività volte ad aumentare la capacità produttiva di prodotti critici per la difesa.
– il lancio dei progetti europei di difesa di interesse comune, progetti industriali collaborativi volti a contribuire allo sviluppo delle capacità militari degli Stati membri fondamentali per gli interessi di sicurezza e difesa dell’Unione.
– azioni di sostegno, comprese attività volte ad aumentare l’interoperabilità e l’intercambiabilità e attività volte a facilitare l’accesso al mercato della difesa per le Pmi, le imprese a media capitalizzazione e le start-up. 

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