Il Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso dei tassisti e ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito la ‘Città 30’. In particolare viene annullato il Piano particolareggiato del traffico urbano e le ordinanze istitutive delle zone in cui il limite di velocità è stato portato a 30 chilometri orari, fermi restando gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
“La sentenza del Tar – dice il sindaco di Bologna Matteo Lepore – pone questioni burocratiche sugli atti alle quali siamo pronti a rispondere, ma conferma una cosa importante: la funzione pianificatoria del Comune sui limiti di velocità. La Città 30 quindi andrà avanti. Le vittime della strada e i loro familiari ce lo chiedono e noi siamo con loro, con l’obiettivo che abbiamo sempre avuto e rivendicato: salvare vite sulla strada, ridurre e prevenire gli incidenti e in questi due anni abbiamo dimostrato che è possibile”.
Bologna ‘Città 30’ è un provvedimento in vigore esattamente da due anni, dal 16 gennaio 2024 dopo una fase sperimentale.
Il principio (su cui si fonda il ricorso dei tassisti che il Tar ha accolto) è quello di un inasprimento del limite previsto del codice della strada: ovvero tutte le strade hanno il limite di 30 all’ora ad eccezione di quelle ad alto scorrimento dove il limite resta di 50. Il Tar ha contestato proprio questo punto, che era stato anche al centro del violentissimo scontro fra il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il ministro dei trasporti Matteo Salvini al momento della sua introduzione: ovvero ha disposto che il limite di 30 deve essere disposto strada per strada e non generalizzato.
Secondo i dati del Comune di Bologna, nel primo anno la ‘Città 30’ ha prodotto una diminuzione di circa il 13% degli incidenti totali, una riduzione del 50% dei morti, dell’11% di persone ferite e del 10% di incidenti con feriti.
La pronuncia del Tar dell’Emilia-Romagna che ha accolto il ricorso dei tassisti e ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito la ‘Città 30’ non muta la posizione della ‘Fondazione Michele Scarponi’ e dell”Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada’: “le due associazioni da me rappresentate – osserva l’avvocato Tommaso Rossi del Foro di Ancona – rimarranno accanto al Comune di Bologna. Vedremo le scelte che farà il Comune, se impugnare la sentenza al Consiglio di Stato oppure ripartire con un nuovo iter di approvazione, un nuovo iter procedimentale che riapprovi i provvedimenti secondo i dettami stabiliti da da questa sentenza”.
Ad ogni modo quale che sia la scelta dell’Amministrazione, “saremo accanto al Comune – ribadisce – perché riteniamo la scelta pianificatoria di ridurre la velocità a 30 km/h in molte strade cittadine, un’ottima scelta che ha dato grandissimi frutti in termini di sicurezza, di diminuzione delle morti e degli incidenti stradali gravi”. Quindi, prosegue Rossi “una scelta che dovrebbe essere allargata anche in tante altre città e che deve essere assolutamente preservata a Bologna e che gli stessi giudici, in qualche modo, hanno definito dal punto di vista degli esiti dei risultati un’ottima scelta”.
A giudizio del legale marchigiano, nella loro sentenza “i giudici sostanzialmente censurano soltanto un difetto nell’iter del procedimento, ma non nella finalità dell’obiettivo della dell’Amministrazione, quindi sarà molto importante salvare e salvaguardare questa scelta. Certamente è una battuta d’arresto, ma non deve assolutamente fermare questa scelta pianificatoria che va nella stessa direzione di moltissime città europee che l’hanno adottata ormai da moltissimi anni con grandi risultati”
Guardando alla pronuncia, sottolinea ancora il legale, “il Tar, in sostanza, censura la violazione di legge tracciando la strada affinché il Comune possa adottare i provvedimenti all’esito di un procedimento implementato entro i parametri precisi che ha dettato ed entro cui riterrebbe legittime le ordinanze. La sentenza – puntualizza – dice che il procedimento con cui il Comune di Bologna aveva adottato queste ordinanze, di fatto era l’istituzione di una generalizzata zona 30 da cui venivano escluse determinate tratte viarie cittadine ad alta scorrevolezza e sostanzialmente censura questo. Quindi – conclude Rossi – l’iter procedimentale dovrà essere una valutazione via per via, caso per caso: il concetto di Città 30 dovrà essere una sommatoria di tante zone 30, e non una sottrazione di poche zone non 30”.
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