Il giudice sportivo della serie A ha assolto Francesco Acerbi dalle accuse di Juan Jesus di insulti razzisti, per mancanza di prove. Lo apprende l’ANSA. Quindi nessuna punizione per il giocatore.
Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha ufficializzato la decisione di non sanzionare Francesco Acerbi per le accuse di insulti razzisti a Juan Jesus, come anticipato dall’ANSA. Per il giudice “non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata”.
La scelta e’ motivata dal fatto che, anche se Acerbi non ha “disconosciuto” l’offesa, ma il suo “contenuto discriminatorio …senza che per questo venga messa in discussione la buona fede” di Juan Jesus “risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso”, senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale”
Questo il testo della sentenza del Giudice Sportivo che riguardo al caso delle eventuali espressioni di discriminazione razziale del giocatore dell’Inter nei confronti del calciatore del Napoli Juan Jesus, ha deciso “di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi (Soc. Internazionale). Rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai docu-menti ufficiali, con l’ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall’atto del proferimento di alcune parole da parte dell’Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere perce-pite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappre-sentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore in-terista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calcia-tore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro pro-batorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale; Rilevato, altresì, che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irro-gazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragione-vole certezza (cfr. per tutte Corte federale d’appello, SS.UU., 11 maggio 2021, n. 105); Rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il conte-sto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una di-versa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore sup-porto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale; Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello mi-nimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata”
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