‘La madre intenzionale può riconoscere il figlio nato con la procreazione assistita’ – News – Ansa.it

‘La madre intenzionale può riconoscere il figlio nato con la procreazione assistita’ – News – Ansa.it


È incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita (pma) legittimamente praticata all’estero. Lo ha stabilito la Consulta, con la sentenza depositata oggi, che ha ritenuto fondate le relative questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Lucca.

Il mancato riconoscimento fin dalla nascita – con procreazione medicalmente assistita – dello stato di figlio di entrambi i genitori lede il diritto all’identità personale del minore e pregiudica l’effettività del suo “diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. Lo ha stabilito la Consulta. Inoltre, il mancato riconoscimento del figlio pregiudica “il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Cosa era accaduto

Il tribunale tribunale di Lucca aveva sollevato questione di legittimità, rifacendosi al “monito della Corte costituzionale” che nel gennaio 2021 aveva invitato il Parlamento a intervenire sul tema ritenendo “non più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa”: con un’ordinanza è stato sospeso il giudizio e sono stati trasmessi gli atti alla Consulta perché si pronunci sulla legittimità degli articoli 8 e 9 della legge 40/2004 e dell’articolo 250 del codice civile laddove “impediscono l’attribuzione al nato dello status di figlio anche alla madre intenzionale” e non solo a quella biologica.    

La causa riguarda il riconoscimento della “bigenitorialità piena” da parte di due donne su un figlio nato con procreazione medicalmente assistita ma, scrive il tribunale, “risente di rilevanti lacune normative” ed in altri casi simili la questione “è stata risolta diversamente in giurisprudenza, registrandosi un orientamento maggioritario contrario ed un orientamento minoritario favorevole al riconoscimento della cosiddetta maternità intenzionale”.

Anche ricordando l’analoga questione di legittimità sollevata dal tribunale di Padova nel 2019, il collegio di Lucca dunque reputava “necessario rimettere nuovamente alla Corte la questione, volendo porre l’attenzione sul disomogeneo intervento dei sindaci come ufficiali di stato civile”, i quali “hanno adottato, nel silenzio del legislatore, soluzioni distinte per casi speculari”: “in alcuni casi hanno rifiutato l’iscrizione anagrafica anche della madre intenzionale nell’atto di nascita”, “in altri hanno ritenuto legittima l’iscrizione”. Dunque “esiti non uniformi”, commenta l’ordinanza, che “danno conto di un’evoluzione del tessuto sociale a cui, nella perdurante inerzia legislativa, non è stata data compiuta risposta”. Senza un orientamento univoco, i giudici lucchesi chiedono quindi alla Consulta di vagliare “la compatibilità costituzionale” della norma laddove “attribuisce alla madre e al padre di riconoscere il figlio, nella misura in cui impediscono al nato con procreazione medicalmente assistita l’attribuzione dello status di figlio” cioè se la condizione di genitore possa valere anche per la “‘madre intenzionale’ che, insieme alla madre biologica, abbia prestato il consenso alla pratica di fecondazione”.

Oppure se, invece, le norme impongano la cancellazione dall’atto di nascita del riconoscimento compiuto dalla madre intenzionale. Per il Ministero dell’Interno, costituito in giudizio, gli atti di stato civile “non hanno valore costitutivo di uno status, bensì unicamente di pubblicità e prova”. E inoltre, rispetto alla coppia di donne di Lucca, “non risulta esservi alcun legame né biologico né genetico” tra la madre intenzionale e il minore mentre “la fecondazione eterologa è stata effettuata per libera scelta” dell’altra donna “al di fuori dei casi tassativi previsti dalla L.40/2004 integrata da sentenza della Corte Costituzionale 162/2014 che ha legittimato il ricorso a tale modalità di fecondazione anche in Italia nelle sole ipotesi di infertilità o sterilità assoluta o irreversibile o in presenza di gravi malattie trasmissibili”. Il Comune lucchese coinvolto nella vicenda, ha sostenuto che lo Stato civile aveva iscritto il figlio con doppio cognome, di entrambe le genitrici, non considerando ciò in contrasto “con l’ordine pubblico e con le norme vigenti” ma anzi ritenendo tale agire “conforme al primario interesse del minore”.     Il ricorso al tribunale è stato promosso dalla procura di Lucca per chiedere la ‘rettificazione’ dell’atto di nascita del minore, documento che aveva la peculiarità della omogenitorialità delle due donne dichiaranti, ma anche chiedendo che la questione fosse rimessa previamente alla Consulta sostenendo “la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità” sul tema del riconoscimento dei figli di coppie gay. 

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