Litigare con un distributore automatico può costare il lavoro, almeno in un’azienda bresciana. È accaduto a un dipendente con oltre 14 anni di anzianità, con contratto da metalmeccanico, licenziato a luglio 2024 per essersi ripreso 1 euro e 60 centesimi dal resto non consegnato di un caffè.
Dopo aver impugnato il provvedimento, il Tribunale di Brescia gli ha dato ragione, riconoscendo il licenziamento come “del tutto sproporzionato” e condannando l’azienda a corrispondergli un indennizzo pari a 18 mensilità nonostante il lavoratore non sia stato reintegrato.
I fatti, come anticipato dal Corriere della Sera, risalgono a giugno 2024. Durante una pausa, l’uomo ritira un caffè ma non riceve il resto. Il giorno successivo, all’arrivo del tecnico del distributore, prende le monete, generando una discussione con un collega che lo aveva visto.
“Il tecnico – si legge nelle nove pagine di sentenza – negava di aver mai autorizzato il recupero del denaro, mentre il ricorrente riferiva di aver desunto un implicito consenso dall’assenza di diniego”. Nonostante la restituzione dell’euro e 60 centesimi, non essendo certo del consenso del tecnico, due settimane dopo l’azienda lo licenzia, contestando l’appropriazione indebita e presunte minacce a un collega. L’uomo ha presentato ricorso, sostenendo “l’assenza di proporzionalità tra le condotte contestate e la sanzione espulsiva irrogata, valorizzando sia la lunga durata del rapporto lavorativo priva di precedenti disciplinari e la circostanza che il ricorrente avesse immediatamente riconsegnato l’esigua somma di cui si era, peraltro, legittimamente riappropriato, facendo presente che la società avrebbe al più dovuto optare per l’applicazione di una sanzione conservativa”.
La giudice del lavoro di Brescia, Natalia Pala, ha smontato entrambe le accuse. Le minacce sono risultate “generiche”, e il collega stesso vittima dei presunti attacchi ha testimoniato che il dipendente era “sgarbato nei suoi confronti ma non minaccioso”. Quanto al recupero delle monete, il Tribunale di Brescia ha rilevato che non è stato possibile stabilire il consenso del tecnico, e che, in ogni caso, non sono emerse conseguenze negative per l’azienda.
“Si ritiene l’intimato licenziamento obiettivamente sproporzionato rispetto alla gravità della condotta complessivamente realizzata dal dipendente”, si legge nella sentenza. Il licenziamento è stato ritenuto illegittimo per “la singolarità dell’episodio contestato, mai in precedenza verificatosi in oltre 14 anni di rapporto di lavoro, così escludendosi una sintomatica attitudine del ricorrente alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede, l’oltremodo notevole esiguità dell’importo prelevato, la sua immediata restituzione, l’estraneità delle mansioni ricoperte dal ricorrente rispetto a un eventuale maneggio di denaro in qualche modo affidato o dato in gestione, la circostanza che si trattasse di denaro non della società, ma appartenente alla società proprietaria dei distributori collocati in azienda e l’assenza di conseguenze dannose derivanti dalla condotta del ricorrente (mai neppure adombrate)”.
Pur confermando la fine del rapporto di lavoro, il tribunale ha stabilito il pagamento di 18 mensilità come indennizzo. Il lavoratore non aveva richiesto di essere reintegrato e ha accettato il denaro. Il caso ha suscitato scalpore, sottolineando come la giustizia valuti la proporzionalità dei provvedimenti disciplinari, anche quando l’oggetto della controversia sembra minimo.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
