Open Arms: nel ricorso del pm di Palermo il precedente di nave Diciotti – Notizie – Ansa.it

Open Arms: nel ricorso del pm di Palermo il precedente di nave Diciotti – Notizie – Ansa.it


C’è la decisione delle Sezioni Unite Civili della Cassazione del 18 febbraio 2025 al centro dl ricorso ai Supremi giudici presentato, ieri, dalla Procura di Palermo contro la sentenza del tribunale che, a dicembre scorso, ha assolto il leader della Lega Matteo Salvini al processo Open Arms. L’ex ministro dell’Interno era accusato di rifiuto di atti d’ufficio e sequestro di persona per aver negato lo sbarco a Lampedusa alla nave della ong spagnola e ai 147 migranti soccorsi in mare. Ma per il collegio il vicepresidente del Consiglio non è colpevole perchè l’obbligo di assegnare il porto sicuro alla imbarcazione non gravava sullo Stato italiano.

La Cassazione, a febbraio, però, ha condannato il Ministero dell’Interno per un caso analogo, quello, appunto, della nave della Guardia Costiera Diciotti a cui pure fu vietato lo sbarco. Anche allora a causa del mancato rilascio del POS che il Ministero dell’Interno riteneva dovuto da altri Stati, l’imbarcazione rimase in acque territoriali, nei pressi di Catania, e i naufraghi non poterono raggiungere, per più giorni, la terraferma. Un gruppo di profughi chiese la condanna del Governo italiano a risarcire i danni non patrimoniali determinati dalla privazione della libertà. La questione, dopo alterne vicende giudiziarie, arrivò alle sezioni unite. Il collegio rinviò al giudice di merito la quantificazione del danno di fatto, però, dichiarando responsabile l’Esecutivo.

 

 “Va certamente escluso che il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare protratto per dieci giorni possa considerarsi quale atto politico sottratto al controllo giurisdizionale – affermò la Cassazione – Non lo è perché non rappresenta un atto libero nel fine, come tale riconducibile a scelte supreme dettate da criteri politici concernenti la Costituzione, la salvaguardia o il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione”.

 Una sentenza fondamentale quella sul caso Diciotti in cui il collegio sancì anche che “l’obbligo del soccorso in mare corrisponde ad una antica regola di carattere consuetudinario, rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano e costituisce un preciso dovere tutti i soggetti, pubblici o privati, che abbiano notizia di una nave o persona in pericolo esistente in qualsiasi zona di mare in cui si verifichi tale necessità e come tale esso deve considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare”.

Citando il provvedimento delle sezioni unite, la Procura di Palermo, nell’impugnare l’assoluzione di Salvini scrive “che il negato sbarco, lungi dall’essere giustificabile alla luce delle procedure previste in tema di search and rescuе, non solo si pone in contrasto con la chiara normativa internazionale sul soccorso in mare che, comunque, si fonda sul generale e cogente obbligo di soccorso e sul dovere di collaborazione solidarietà tra Stati, ma soprattutto viola l’art. 13 della Costituzione e le altre norme sovranazionali che tutelano il medesimo bene giuridico”. “Di conseguenza, si è affermato – continuano i pm – che i migranti subirono indubbiamente un’arbitraria privazione della libertà personale e che, anzi, la decisione di merito, che non si era confrontata con tali disposizioni di rango superiore, doveva ritenersi priva di una vera e propria motivazione”.

   

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