Costituisce “attività discriminatoria indiretta” non garantire a un bambino disabile l’uscita in piscina con gli altri compagni del centro estivo.
Una sentenza, del Tribunale civile di Bologna, che crea un precedente giurisprudenziale importante sul tema del diritto al sostegno: l’ente infatti, l’Unione Reno Galliera che riunisce otto Comuni della provincia di Bologna, non aveva fornito tutta la copertura necessaria con gli educatori di sostegno al bambino, spingendo così i familiari a intraprendere una causa.
Ora, dopo l’ordinanza cautelare dello scorso anno, è stata pubblicata la sentenza del Tribunale di Bologna che non lascia spazio ai dubbi: “La discriminazione può derivare non soltanto dall’esclusione dal servizio, ma anche da modalità organizzative che ne consentano una fruizione ridotta o meno efficace rispetto agli altri utenti”.
I fatti – raccontati dal Corriere di Bologna – risalgono alla scorsa estate, quando i genitori di un bambino disabile iscrivono il figlio al centro estivo organizzato dall’Unione Reno Galliera nella provincia bolognese. In linea con la media nazionale, l’Unione autorizza 16 ore di sostegno con educatori a settimana: a fronte delle 190 ore complessive richieste dalla famiglia, ne vengono quindi concesse soltanto 80. Ore che vengono distribuite dal lunedì al giovedì, escludendo quindi la giornata di venerdì dedicata alle gite in esterna o alla piscina. Attività quindi alle quali il bambino disabile non avrebbe mai potuto partecipare per tutta l’estate.
Una discriminazione che ha spinto i genitori, rappresentati dall’avvocata Laura Andrao, a intraprendere una causa di cui a distanza di un anno è stata pubblicata la sentenza. Per la giudice Carolina Gentili della seconda sezione civile del Tribunale di Bologna: “La mancata partecipazione del minore alle attività ricreativo/sportive del venerdì previste dal centro sportivo Galliera Asd, facente capo all’Unione, per il venerdì, costituiva attività discriminatoria indiretta”. E ancora le parole della giudice Gentili: “La discriminazione può derivare non soltanto dall’esclusione dal servizio, ma anche da modalità organizzative che ne consentano una fruizione ridotta o meno efficace rispetto agli altri utenti”.
Non sono stati riconosciuti i danni patrimoniali o morali per via dell’ordinanza urgente emessa la scorsa estate, dopo la denuncia dei genitori, con la quale si è ordinato all’ente di eliminare la discriminazione indiretta.
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