Dai carichi familiari al concordato preventivo biennale, passando per i fringe benefit: il governo aggiusta il tiro e completa, con l’ok del cdm a tre decreti legislativi, la riforma del fisco. Un traguardo che il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, definisce “storico”.
Ecco alcune delle novità: per quanto riguarda la famiglia l’aggiustamento la revisione dell’Irpef in materia di carichi familiari, introdotta dall’articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che mira a riordinare le detrazioni e a risolvere alcune criticità normative emerse, con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare e alla presenza di persone con disabilità. L’intervento attua la delega fiscale (Legge 111/2023) che prevede la graduale riduzione dell’Irpef attraverso il riordino delle detrazioni dall’imposta lorda.
La revisione interviene anche per correggere una restrizione (D.Lgs. 192/2025), che aveva vincolato la fruizione di benefici (come il welfare aziendale) per gli “altri familiari” (diversi da coniuge e figli) al requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari. Per evitare che i contribuenti perdano i benefici del welfare aziendale fruiti nel 2025 per familiari non conviventi, il nuovo provvedimento elimina il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari per l’applicazione delle disposizioni che citano genericamente i familiari indicati nell’art. 12 del Tuir, anche se non fiscalmente a carico.
Resta fermo che, quando le norme richiedono espressamente la condizione di “familiare fiscalmente a carico”, i soggetti devono rispettare i seguenti limiti di reddito complessivo: 2.840,51 euro in generale; 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni. Per gli “altri familiari” in stato di dipendenza fiscale, oltre al limite di reddito, continua a essere richiesto il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari. La norma identifica come familiari il coniuge non separato, i figli (naturali, adottivi, affidati o del coniuge deceduto) e le altre persone indicate dall’art. 433 del codice civile. Le modifiche si applicano a partire dal periodo d’imposta 2025, garantendo così la validità delle agevolazioni già riconosciute secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2024.
Alcune novità raccolgono le indicazioni arrivate dai pareri parlamentari. Per quanto riguarda il concordato – ricostruisce il Sole 24 Ore – le modifiche prevedono lo stop ai controlli per quattro anni (2020-2023) e un premio con semplificazioni su compensazioni e rimborsi e sul pagamento delle imposte a rate per chi rinnova il ‘preventivo biennale’. Per l’abbinamento tra registratori telematici e Pos è prevista poi una soglia di tolleranza del 5% per l’applicazione delle sanzioni in caso di divergenza tra i dati degli scontrini e i pagamenti elettronici accettati.
Infine la revisione della disciplina dei fringe benefit che mira a semplificare il trattamento fiscale dei veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Tra le altre novità viene confermata la tassazione forfettaria delle auto aziendali basata sulle tabelle Aci, differenziata in base al tipo di alimentazione del veicolo. Per accedere alla tassazione forfettaria non è più richiesto che il veicolo sia di nuova immatricolazione al momento dell’assegnazione. La norma si applica quindi anche ai veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo. La misura della tassazione è ora legata esclusivamente all’anzianità del mezzo. Il criterio ordinario si applica per i primi cinque anni di vita del veicolo: a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del quinto anno di vetustà, è previsto un aggravio del 50% del valore fiscalmente rilevante. (
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